Art. 15.
(Procedure per il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno).

      1. I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno si conformano alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e si ispirano a criteri di imparzialità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
      2. L'ufficio competente al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno, all'atto di ricezione della relativa istanza, rilascia all'interessato apposita ricevuta stampata secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
      3. Unitamente alla ricevuta di cui al comma 2, l'ufficio competente consegna al cittadino e alla cittadina stranieri una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Nella comunicazione, scritta in italiano e in una lingua comprensibile al destinatario, devono essere indicati:

          a) l'amministrazione competente;

          b) l'oggetto del procedimento promosso;

          c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

          d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

 

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          e) la data di presentazione della relativa istanza.

      4. Qualora per esigenze organizzative si renda necessario procrastinare la ricezione dell'istanza, l'ufficio competente fissa con il cittadino e la cittadina stranieri un appuntamento, tramite il rilascio di un foglio di prenotazione per la consegna della domanda. La prenotazione è stampata secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, e ha valore di titolo di soggiorno.
      5. Il modello prestampato della ricevuta di cui al comma 2 e della prenotazione di cui al comma 4 deve recare una dicitura ben visibile, da cui risulta che tali documenti hanno il valore di titoli di soggiorno. La stessa dicitura deve precisare se il cittadino e la cittadina stranieri in possesso della ricevuta o della prenotazione sono autorizzati a svolgere attività lavorativa, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 9.
      6. Qualora il cittadino e la cittadina stranieri non abbiano i requisiti per il permesso di soggiorno richiesto, l'amministrazione competente provvede al rilascio di un altro permesso di soggiorno ove ne sussistano le condizioni, ai sensi della presente legge.
      7. Qualora il cittadino e la cittadina stranieri non abbiano prodotto la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, l'ufficio competente notifica all'interessato una comunicazione con la quale viene invitato a produrre, entro un mese, la documentazione integrativa ritenuta necessaria. La comunicazione è redatta in italiano e in una lingua comprensibile al destinatario, e deve contenere l'indicazione della documentazione ritenuta necessaria, l'indicazione del responsabile del procedimento, nonché le modalità di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo.
      8. Qualora il cittadino e la cittadina stranieri non abbiano prodotto la documentazione di cui al comma 7, ovvero qualora l'ufficio competente rilevi l'insussistenza dei requisiti previsti per il rilascio,

 

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il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, l'ufficio competente notifica al cittadino e alla cittadina stranieri la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La comunicazione è redatta in italiano e in una lingua comprensibile al destinatario, e deve obbligatoriamente contenere:

          a) la motivazione per cui si intende rifiutare il permesso di soggiorno;

          b) l'eventuale documentazione integrativa da produrre ai fini del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno;

          c) l'indicazione del responsabile del procedimento;

          d) le modalità di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo;

          e) il termine di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il deposito di memorie e documenti.

      9. Il cittadino e la cittadina stranieri ai quali sia stata notificata la comunicazione di cui al comma 7 o di cui al comma 8, possono inoltrare l'istanza di accesso agli atti del procedimento. In tale ipotesi il termine di cui ai commi 7 o 8 è sospeso fino a che l'accesso sia stato consentito. Il cittadino e la cittadina stranieri possano altresì chiedere che, in relazione a particolari e comprovate difficoltà di reperire la documentazione richiesta o ritenuta necessaria nei termini indicati dal periodo precedente, sia concesso un termine ulteriore, di norma non superiore a un mese. Il responsabile del procedimento consente la proroga dei termini con provvedimento scritto e comunicato all'interessato unitamente alla traduzione in una lingua a lui comprensibile.
      10. Il cittadino e la cittadina stranieri hanno diritto di partecipazione nei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio, al rinnovo, alla conversione o al rifiuto del proprio permesso di soggiorno, secondo le modalità ed entro i limiti definiti dalla normativa vigente in materia.

 

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Essi possono farsi assistere, in tutti gli atti che implicano un rapporto con la pubblica amministrazione, da legali o da persone di propria fiducia.